Confartigianato Imprese Rimini informa sulle ultime e più importanti novità normative intervenute in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (che accorpa tutti i precedenti Accordi sulla formazione).

Tra le principali novità Vi segnaliamo:

  • La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere contestuale all’assunzione, ovvero prima che il lavoratore venga adibito alla mansione lavorativa, NON È PERTANTO PIÙ PREVISTO IL TERMINE DI 60 GIORNI PER IL COMPLETAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO.
    Tuttavia, il Decreto Legge 159/2025 convertito dalla Legge 198/2025, prevede che, limitatamente ai lavoratori impiegati nei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della Legge 287/1991 (ovvero in ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) e nelle imprese turistico-ricettive (ovvero in hotel, residence, B&B, case per ferie, RTA, ecc.), LA FORMAZIONE E L’EVENTUALE ADDESTRAMENTO DEVONO CONCLUDERSI ENTRO 30 GIORNI DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
  • l’introduzione dell’obbligo formativo per i DATORI DI LAVORO che non svolgono direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008. L’obbligo formativo deve essere assolto entro e non oltre il 24/05/2027;
  • l’introduzione di un modulo formativo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri temporanei o mobili, obbligatorio per Datori di Lavoro, Dirigenti e Datori di Lavoro-RSPP che operino in tali contesti;
  • l’introduzione di una formazione specifica obbligatoria per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (da assolvere entro e non oltre il 24/05/2026);
  • l’introduzione di nuove attrezzature oggetto di obbligo formativo (carroponte, caricatori materiali, raccogli frutta, ecc.); obbligo formativo da assolvere entro e non oltre il 24/05/2026;
  • la revisione complessiva dei vari percorsi formativi per lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, Coordinatori CSP/CSE, tra cui spicca la formazione del preposto, che viene ampliata a 12 ore, con un obbligo di aggiornamento biennale.

LE NOVITÀ ENTRERANNO IN VIGORE DAL 24/05/26
(AD ESCLUSIONE DELLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, POSTICIPATA AL 24/05/2027)

DECRETO LEGGE 159/2025 (conv. da Legge 198/2025) recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”
Tra le principali novità introdotte Vi segnaliamo, ad integrazione di quanto già sopra indicato relativamente alla formazione dei lavoratori:

  • Badge di cantiere – la tessera con codice anticontraffazione
    Il badge di cantiere aggiunge un’ulteriore caratteristica alla tessera di riconoscimento già prevista, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione e sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
    Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che dovranno essere individuate con decreto ministeriale, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
    Al momento siamo in attesa delle indicazioni operative e delle linee guida ufficiali che definiranno modalità di attivazione, caratteristiche tecniche e procedure per il rilascio del badge.
    Non appena saranno pubblicate le disposizioni attuative, Confartigianato Imprese Rimini informerà tempestivamente le imprese associate sulle modalità per adeguarsi alla nuova normativa.
  • Patente a crediti: nuove regole, sanzioni più dure e maggiore tempestività
    La patente a crediti subisce una profonda revisione. Tre le novità principali: Decurtazioni per lavoro nero: ora la perdita dei crediti avviene dopo la notifica del verbale degli ispettori. Per ogni lavoratore irregolare vengono decurtati 5 crediti, più un credito aggiuntivo in caso di aggravanti legate a minori, stranieri non regolari o beneficiari di misure di inclusione. Sanzioni più pesanti: La soglia minima della sanzione sale a 12.000 euro.
  • Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
    Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori”. Il Datore di Lavoro pertanto, oltre a valutare il rischio in oggetto, dovrà programmare le relative misure di prevenzione.
  • Dispositivi di protezione individuali
    Viene modificato l’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.
    Pertanto il Datore di Lavoro nell’ambito della propria valutazione dei rischi (DVR), dovrà identificare quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
  • Requisiti di sicurezza delle scale
    Le “scale a pioli” vengono sostituite dalla più precisa definizione di scale verticali permanenti, fissate a supporto, alte più di 5 metri e con inclinazione oltre 75°. Le imprese devono prevedere sistemi anticaduta individuali o gabbie di protezione, con possibilità di scegliere in base alla valutazione dei rischi e verificando anche le esigenze di soccorso.
  • Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
    È ribadito l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza. È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata, individuando quattro diverse tipologie di sistemi: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta.
  • Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro (FSL ex PCTO)
    Vengono fissate le nuove misure di sicurezza da rispettare nella formazione scuola-lavoro (FSL ex PCTO); in particolare viene indicato il divieto di adibire gli studenti a lavorazioni ad ALTO RISCHIO (le convenzioni tra scuola e azienda non possono prevedere in sostanza attività ad ALTO RISCHIO, come individuate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) della Ditta ospitante; ciò sottolinea il carattere formativo e orientativo dell’esperienza, che non deve mai configurarsi come prestazione lavorativa in contesti pericolosi).
    Vi consigliamo pertanto, qualora abbiate intenzione di attivare la formazione scuola-lavoro (FSL ex PCTO), di comunicare al vostro responsabile della sicurezza RSPP prima della sottoscrizione della convenzione con la scuola, le eventuali mansioni/attività svolte dallo studente al fine di poter effettuare le opportune valutazioni e predisporre la necessaria documentazione.
  • Sorveglianza sanitaria
    Viene ribadito che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”. Il D.L. n. 159/2025 incide, altresì, sugli obblighi del medico competente attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica “promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute”.
    Si introduce, inoltre, la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, rientra nella sorveglianza sanitaria la “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze.
    NOTA BENE - La possibilità di richiedere al Medico Competente la nuova di vista medica per l’accertamento dell’eventuale alterazione psico-fisica del lavoratore, riguarda esclusivamente le mansioni considerate ad elevato rischio infortunistico (così come individuate dalla Legge 125/2001 e dal DPR 309/1990) e non la totalità dei dipendenti dell’azienda.

Al fine di una corretta gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi ove prevista, Vi rammentiamo che la normativa vigente comprende:

  • visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • NOVITA’: visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo
    125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

 

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