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Compro oro - in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92
Il 5 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante le "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di Compro Oro".
Il decreto prevede all'art. 3 che entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di invio dei dati e di alimetazione del registro degli operatori compro oro istituito presso OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).
.....devono ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro, anche gli operatori professionali di oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM.
Sono pienamente vigenti, invece, ed immediatamente applicabili le prescrizioni contenute negli art. 4(obblighi di identificazione della clientela) art.5 (tracciabilità delle operazioni compro oro) art. 6 (obblighi di conservazione) art. 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e le sanzioni di cui all'art. 10 per la relativa inosservanza.
Leggi la circolare del Ministero
testo del decreto
Il 5 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante le "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di Compro Oro".
Il decreto prevede all'art. 3 che entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di invio dei dati e di alimetazione del registro degli operatori compro oro istituito presso OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).
.....devono ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all'iscrizione al registro, anche gli operatori professionali di oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all'iscrizione nel registro OAM.
Sono pienamente vigenti, invece, ed immediatamente applicabili le prescrizioni contenute negli art. 4(obblighi di identificazione della clientela) art.5 (tracciabilità delle operazioni compro oro) art. 6 (obblighi di conservazione) art. 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e le sanzioni di cui all'art. 10 per la relativa inosservanza.
Leggi la circolare del Ministero
testo del decreto